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[1]Il Governo, con R. decreto, determina le sezioni elettorali di ciascuna Camera, e la votazione si fa nei luoghi fissati dalla Giunta municipale o dalla Camera di commercio nei Comuni ove questa ha sede.
[2]In ciascuna sezione il totale deve pubblicarsi ad ogni elezione, la lista generale degli elettori, riveduta e decretata a norma dell'art. 20.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
