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[1]La spese per le elezioni sono a carico delle Camere di commercio e industria.

[2]I Comuni sono tenuti a fornire i locali, con l'arredamento necessario per il regolare compimento delle operazioni elettorali.

[3]Essi sono pure tenuti a provvedere alla affissione dei manifesti e alla distribuzione dei certificati, salvo rimborso, da parte delle Camere, della spesa straordinaria che essi avessero dovuto eventualmente sostenere per tale causa.

Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art22 · fonte del testo

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