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Per tutto quanto concerne la costituzione degli uffici elettorali, i poteri del presidente e degli altri componenti gli uffici, le forme delle votazioni, le discipline per le operazioni di squittinio e la polizia delle adunanze, nonche' le pene comminate a coloro che contravvengano alle leggi e ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni contenute nella legge comunale e provinciale, in quanto non sia altrimenti disposto nella presente legge.

Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art23 · fonte del testo

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