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[1]L'elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi, quanti sono i membri da eleggere.
[2]Si hanno come non scritti gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi.
[3]La scheda puo' essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
