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[1]L'ufficio si pronuncia in via provvisoria su tutte le questioni che si presentano riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validita' dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui reclami intorno allo squittinio.
[2]Dei reclami insorti e delle decisioni prese dall'ufficio, deve farsi menzione nel verbale.
[3]Gli atti relativi a tali reclami devono essere vidimati da almeno tre dei componenti l'ufficio e annessi al verbale.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
