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La Camera o il tribunale, nel termine di sei giorni da quello dell'elezione, verifica in seduta pubblica la regolarita' delle operazioni, decide sui reclami insorti, fa il computo dei voti, proclama i candidati che ottennero maggior numero di voti, pubblica il risultato delle votazioni, lo notifica agli eletti, e contemporaneamente lo comunica al Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
