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Se le controversie riguardano l'eleggibilita', contro le deliberazioni della Camera o del tribunale e' ammesso il ricorso alla Corte d'appello, nei modi e termini stabiliti per le elezioni amministrative; se riguardano le operazioni elettorali, il ricorso e' portato, anche per il merito, alla competente sezione del Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
