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[1]I Consigli camerali possono essere sciolti con decreto Reale, su proposta, del ministro di agricoltura, industria e commercio per accertate irregolarita' nell' Amministrazione camerale o per inosservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento che sara' emanato per la sua attuazione, o per accertata impossibilita' di funzionare.

[2]In caso di scioglimento, l'Amministrazione e' affidata ad un commissario governativo, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

[3]Puo' anche esser ordinata, con decreto Reale, una revisione straordinaria delle liste elettorali delle rispettive Camere, da compiersi a cura del tribunale che ha giurisdizione sulla citta' sede della Camera.

[4]La durata dei poteri del commissario governativo sara' di due mesi: per motivi amministrativi potra' esser prorogata; ma le nuove elezioni dovranno in ogni caso seguire non oltre quattro mesi dalla data del Regio decreto di scioglimento, salvo in caso in cui sia stata ordinata la revisione straordinaria di cui al precedente comma ed occorra un maggior termine per il suo compimento.

Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art3 · fonte del testo

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