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[1]Qualora siano elette persone che, a termini dell'art. 15 della presente legge, non possano contemporaneamente far parte della Camera deve escludersi quella che ebbe minor numero di voti; a parita' di voti si estende il meno anziano di eta'.
[2]Se l'elezione non e' contemporanea, si esclude il nuovo eletto.
[3]Per la surrogazione dell'escluso si provvede a norma dei due seguenti articoli.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
