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[1]Qualora risulti eletto alcuno che, a' termini dell'art. 18, sia ineleggibile, e' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, purche' il numero dei voti riportati non sia inferiore a 1/8 del numero dei votanti.
[2]In caso di parita' di voti ha la preferenza l'anziano di eta'.
[3]In egual modo si procede per le vacanze che possono verificarsi successivamente per morte, rinunzia o perdita dell'eleggibilita'. In questi casi per le surrogazioni si deve avere riguardo al risultato delle ultime elezioni e all'osservanza del termine di cui all'art. 19.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
