Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Se non si possa far luogo alla surrogazione, nel senso suddetto, e il numero dei componenti il Consiglio camerale si trovi ridotto di un terzo, si deve procedere nel termine di due mesi alle elezioni suppletive. Qualora il numero delle vacanze sia inferiore al detto limite, si provvede nelle prossime elezioni biennali.
[2]Chi surroga uno uscito di carica prima della normale scadenza, dura in ufficio per lo stesso tempo che sarebbe rimasto il predecessore.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
