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[1]Le elezioni dei consiglieri delle Camere si effettuano in una delle domeniche di novembre e dicembre, secondo che sara' determinato nel regolamento di ciascuna Camera, approvato dal Ministero; e gli eletti sono insediati la seconda domenica di gennaio.

[2]Nei casi di rielezione di un Consiglio camerale sciolto, d'istituzione di una nuova Camera o di elezioni suppletive, deve stabilirsi con decreto Reale il giorno in cui avranno luogo le elezioni e quello in cui sara' fatto l'insediamento degli eletti.

Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art34 · fonte del testo

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