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[1]Le adunanze dei Consigli delle Camere di commercio e industria non sono legali se non v'intervenga la maggioranza del numero dei loro componenti.

[2]Mancando il numero legale, e' indetta una seconda convocazione, e le deliberazioni in essa prese sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, limitatamente pero' agli argomenti portati all'ordine del giorno della prima convocazione.

[3]Sono eccettuate le deliberazioni relative ai bilanci o a spese che impegnano la Camera per piu' di un esercizio: per la loro validita' e' richiesto l'intervento di almeno un terzo del numero dei consiglieri.

[4]Il termine per le convocazioni dei Consigli camerali non puo' essere inferiore a 10 giorni, tranne i casi d'urgenza, per i quali le Camere possono stabilire nei propri regolamenti interni termini piu' abbreviati.

Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 9 febbraio 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art36 · fonte del testo

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