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[1]Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita', il voto del presidente, o di chi ne fa le veci, e' preponderante.

[2]Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parita' di voti, la proposta s'intende respinta.

[3]Le sedute sono pubbliche, salvo quando si trattino argomenti d'indole personale.

Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art37 · fonte del testo

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