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Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione, ed ogni altra materia relativa all'amministrazione interna, sono determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera, da sottoporsi all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, nel termine di due mesi dal giorno dell'insediamento del Consiglio.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
