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[1]Le deliberazioni dei Consigli camerali devono essere, entro 15 giorni, comunicate al Ministero di agricoltura, industria e commercio, pubblicate nell'albo camerale e tenute esposte per tutta una settimana, entro i 15 giorni successivi al giorno dell'adunanza nella quale furono prese.
[2]Per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, i Consigli possono, caso per caso, decidere chela pubblicazione sia omessa o ritardata.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
