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[1]La nomina degli impiegati delle Camere di commercio e industria e' fatta dai Consigli camerali, in base alla pianta organica e al regolamento del personale, approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

[2]La nomina degli inservienti e' riservata al presidente.

[3]Per la nomina degli impiegati e' obbligatorio il pubblico concorso.

[4]Il concorso per posti di organico, che eventualmente si rendessero vacanti, non sara' obbligatorio per quegli avventizi fuori organico i quali, forniti dei titoli richiesti, siano gia' stati ininterrottamente tenuti in servizio con incarichi determinati e retribuzioni fisse da almeno 5 anni al momento della promulgazione della presente legge.

[5]E' data facolta' alla Camera di provvedere per l'avanzamento degli impiegati.

[6]La nomina e la revoca sono deliberate a maggioranza assoluta di voti ed a squittinio segreto.

Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art40 · fonte del testo

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