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[1]Le Camere di commercio e industria possono costituire da sole, ovvero unite in consorzio, un fondo di pensioni o di previdenza a favore dei propri impiegati e salariati, secondo norme da approvarsi dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

[2]Le Camere possono tenere per detto fondo amministrazione distinta, o non possono prelevare alcuna somma, neppure temporaneamente, se non per i fini per cui esso e' costituito.

[3]E' pur fatta facolta' alle Camere di commercio di iscrivere i propri impiegati e salariati alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai, nel ruolo delle assicurazioni popolari.

Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art41 · fonte del testo

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