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Le Camere di commercio ed industria, le quali alla data della presente legge hanno un patrimonio loro proprio, possono conservarlo, ma debbono destinarne totalmente le rendite a scopi determinati di natura commerciale e industriale che non rivestano pero' carattere di speculazione, la cui utilita' sia riconosciuta dal Governo, oppure a sgravio dell'imposta camerale.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
