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Le Camere provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltreche' con le eventuali rendite patrimoniali:
- a)prelevando un diritto sui certificati e su gli altri atti che esse rilasciano, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni e tutti gli altri che per legge sono gratuiti;
- b)applicando una tassa sul reddito proveniente da ogni forma d'attivita' commerciali e industriale;
- c)applicando una tassa sui commercianti temporanei e girovaghi.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
