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[1]Non puo' stabilirsi alcun diritto, imposta o tassa, senza l'approvazione del Governo, mediante decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, previo parere del Consiglio dell'industria e del commercio e del Consiglio di Stato.

[2]I limiti d'applicazione dell'imposta e la quota massima di essa sono determinati nel decreto di autorizzazione.

Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art45 · fonte del testo

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