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[1]Le ditte che hanno esercizi commerciali e industriali nei distretti di piu' Camere di commercio e industria devono corrispondere la imposta a tutta le Camere suddette, in proporzione del reddito ricavato in ciascun distretto.
[2]La suddivisione dei redditi e' fatta d'accordo fra le Camere interessate; mancando l'accordo decide un Collegio di tre arbitri nominati dal Consiglio dell'industria e del commercio, secondo le norme e con la procedura che saranno stabilite nel regolamento.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
