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[1]I reclami dei contribuenti sona giudicati in via amministrativa dalla rispettiva Camera. Contro la decisione di essa e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria.

[2]I reclami contro la formazione del ruolo dei contribuenti sono giudicati inappellabilmente dal tribunale che ha giurisdizione sulla citta' dove risiede la Camera.

[3]I reclami contro la percezione dei diritti sono giudicati inappellabilmente dall'autorita' giudiziaria, secondo le ordinarie regole di competenza.

Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art47 · fonte del testo

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