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Le imposte e i diritti, di cui all'art. 44, sono riscossi coi privilegi delle pubbliche imposte. I modi di riscuoterle sono stabiliti per ciascuna Camera di commercio e industria con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
