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[1]Le Camere di commercio e industria hanno le attribuzioni seguenti, oltre quelle che sono o possono essere loro deferite da leggi e decreti speciali:
- a)studiano, sia d' iniziativa Propria, sia su richiesta del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, qualsiasi questione attinente allo scopo di cui al precedente articolo, per presentare proposte, circa i mezzi piu' idonei a raggiungere lo scopo stesso:
- b)raccolgono, anche a richiesta del Ministero predetto, e forniscono ad esso notizie e dati statistici sulle condizioni del commercio e dell'industria nel proprio distretto:
- c)danno alle altre autorita' governative le informazioni e i pareri dei quali fossero richieste su materie di competenza delle Camere:
- d)compilano e rivedono periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali del proprio distretto e rilasciano certificati su tale materia, indicando la deliberazione camerale in cui i singoli usi furono accertati:
- e)ricevono e registrano le denunzie della costituzione, modificazione e cessazione delle Ditte e Societa', di cui all'art. 58; in mancanza delle denunzie, provvedono d'ufficio;
- f)compilano, in base a norme regolamentari, da sottoporre all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, ruoli di curatori di fallimento, di periti commerciali e industriali e di agenti di cambio e mediatori:
- g)designano, a richiesta delle parti, arbitri per la risoluzione amichevole di controversie fra commercianti o industriali, fra costoro ed i loro impiegati e fra industriali ed operai;
- h)hanno alla loro dipendenza le Borse di commercio e ne sostengono le spese; possono, coll'autorizzazione del ministro di agricoltura, industria e commercio: assumere la direzione e l'amministrazione di musei commerciali; di stanze di compensazione, di' stabilimenti pel saggio e per la stagionatura delle sete, di magazzini generali e simili istituti, creati nell'interesse del commercio e dell'industria: istituire premi d'incoraggiamento e contribuire a spese d'utilita' pubblica commerciale o industriale: far parte di consorzi aventi per fine di giovare al commercio o all'industria di una o piu' Provincie;
- i)formano mercuriali e listini agli effetti dell'art. 38 del Codice di commercio e rilasciano le attestazioni relative; inviano periodicamente copia di dette mercuriali al Ministero di agricoltura, industria e commercio, e ne conservano copia autentica nel proprio archivio per la durata di almeno dieci anni;
- j)autenticano le firme dei commercianti inscritti nel registro delle Ditte e rilasciano estratti del registro stesso; certificano sull'ammissibilita' dei concorrenti alle gare per gli appalti: rilasciano certificati d'origine delle merci rilasciano certificati di legittimazione a viaggiatori di commercio;
- k)possono provvedere, singolarmente o riunite, in proprio o col concorso del Governo e di altri enti pubblici e privati: all'istituzione e al mantenimento d'Istituti d'istruzione commerciale e industriale: alla costituzione di Borse di pratica commerciale ed industriale e di premi d'incoraggiamento: all'organizzazione di Esposizioni industriali e commerciali nel Regno, e - previa approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio - di concorsi di espositori italiani alle Mostre all'estero;
- l)possono convocare in assemblea generale determinate categorie di elettori del distretto camerale, per l'esame di speciali questioni di interesse commerciale ed industriale:
- m)possono riunirsi in Congressi o assemblee generali e costituire unioni o federazioni permanenti, per esaminare, con riguardo agli interessi di piu' Provincie o regioni o di tutto il Regno, questioni commerciali o industriali.
[2]Le norme regolatrici di tali congressi o assemblee e l'ordinamento di tali riunioni o federazioni saranno stabiliti con regolamenti speciali, deliberati dall'assemblea delle Camere e approvati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
