Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il conto consuntivo e la situazione del patrimonio, entro un mese dall'approvazione ministeriale, debbono essere integralmente pubblicati per mezzo della stampa a cura e a spese delle Camere.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
