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[1]Le deliberazioni dei Consigli delle Camere di commercio e industria, che impegnano il bilancio camerale per piu' di un esercizio, non sono esecutivi senza l'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.
[2]Debbono, del pari, essere approvati dal ministro le deliberazioni delle Camere relative a storni di fondi da uno ad altro capitolo del bilancio camerale.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
