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[1]Delle spese fatte dalle Camere di commercio e industria senza la necessaria autorizzazione, e di quelle che esse abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni della presente legge, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono.
[2]La relativa azione puo' essere promossa da chiunque sia inscritto nei ruoli della tassa camerale.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
