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[1]Il servizio di cassa delle Camere di commercio e industria deve essere affidato, con apposita deliberazione del Consiglio camerale, ad un Istituto di credito di riconosciuta solidita'.

[2]Il servizio di riscossione delle imposte camerali e' affidato agli esattori comunali ed alle ricevitorie provinciali.

[3]L'aggio da corrispondersi per questa riscossione sara' quello delle imposte erariali e relative sovraimposte.

Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art55 · fonte del testo

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