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[1]Le alienazioni per un valore superiore alle lire mille, le locazioni, le forniture ed i lavori per un valore superiore alle lire duemila, debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, a norma degli appalti delle opere dello Stato.
[2]Il ministro di agricoltura, industria e commercio puo' consentire che per giustificati motivi, all'asta pubblica sia sostituita la forma della licitazione ovvero della trattativa privata.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
