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[1]Chiunque, sia individualmente, sia in societa' con altri, eserciti commercio o industria, e' tenuto a farne denuncia alle Camere di commercio e industria, nel distretto delle quali egli abbia esercizi commerciali o industriali.

[2]Per le Societa' legalmente costituite l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori.

[3]La denuncia deve essere fatta entro due mesi dalla costituzione della Ditta o della Societa'. Entro lo stesso termine debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto o di diritto della Ditta o della Societa'. La cessazione della Ditta o lo scioglimento della Societa' debbono essere denunciate entro quindici giorni dalla data degli atti relativi.

[4]Gli esercenti il commercio temporaneo o girovago devono fare la denuncia entro tre giorni alla Camera nella cui giurisdizione esercitano il loro commercio.

Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art58 · fonte del testo

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