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[1]Ogni Camera di commercio e industria devo inviare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio:

  • a)una relazione annuale sull'andamento del commercio e dell'industria nel rispettivo distretto, con particolare menzione delle Ditte e Societa' commerciali e degli impianti industriali sorti o cessati durante l'anno, dei nuovi rami di traffico e delle cause generiche e specifiche dei fatti economici rilevati;
  • b)un rapporto semestrale sul traffico delle merci che formano oggetto di frequenti e importanti transazioni temporanee nel distretto;
  • c)una statistica triennale delle industrie del distretto.

[2]Se qualche Camera trascuri l'invio della relazione o del rapporto di cui sopra, il ministro ha facolta' di valersi dell'opera di funzionari dello Stato, per gli studi che possono occorrere sulle condizioni del commercio e dell'industria nel distretto di quella Camera, ponendo a carico della medesima la relativa spesa.

Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art6 · fonte del testo

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