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[1]In base alle denuncie di cui all'art. 58 le Camere debbono compilare e tenere al corrente un registro delle Ditte del proprio distretto.
[2]Il deposito delle firme dei proprietari e dei procuratori delle Ditte, degli amministratori e dei procuratori delle Societa', agli effetti dell'art. 14 della presente legge, puo' essere fatto con atto-separate da richiamarsi sul registro delle Ditte.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
