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[1]Le elezioni generali commerciali, in base alle liste rivedute, ai termini dell'articolo precedente, devono effettuarsi in una domenica dei mesi di novembre e di dicembre dell'anno in cui tale revisione si compie.
[2]I consiglieri che, ai sensi della legge 6 luglio 1862, n. 680, dovrebbero cessare dall'ufficio per compiuto quadriennio, rimangono in carica sino all' insediamento dei nuovi membri designati nelle elezioni generali predette.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
