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[1]Le Camere che impongono tasse diverse da quelle consentite dall'art. 44 devono, entro due anni dalla data di pubblicazione della presente legge, presentare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio un progetto definitivo per la trasformazione del loro sistema tributario, in conformita' al disposto del detto articolo.

[2]Trascorso il termine suddetto, senza che le Camere abbiano presentato al Ministero le proposte di cui al precedente comma, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, promuove l'abrogazione dei decreti che autorizzano l'imposizione dei suddetti tributi.

Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art66 · fonte del testo

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