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[1]Le Camere di commercio e industria devono, entro un anno dalla ricostituzione dei Consigli camerali per effetto della presente legge, rivedere i loro regolamenti d'amministrazione interna e porli in armonia con le disposizioni della legge stessa.

[2]I regolamenti, cosi modificati, sono presentati nel termine predetto al ministro di agricoltura, industria e commercio per l'approvazione.

[3]Trascorso il termine suindicato senza che le Camere abbiano adempiuto a tale obbligo, i regolamenti non riformati saranno abrogati con decreto motivato dal ministro predetto.

Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art67 · fonte del testo

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