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[1]Entro due mesi dalla data della pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge, le ditte e le Societa' commerciali e industriali esistenti a quella data devono fare la denuncia di cui all'art. 58.

[2]Ai contravventori e' applicabile la disposizione dell'art. 63.

Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art68 · fonte del testo

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