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[1]Le norme per l'attuazione della presente legge saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio e del Consiglio di Stato.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 20 marzo 1910.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Luzzatti.

[6]Visto, Il guardasigilli Scialoja.

Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art69 · fonte del testo

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