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Le Amministrazioni pubbliche o sottoposte a sorveglianza dello Stato forniranno alle Camere di commercio e industria le notizie che da esse saranno domandate per gli studi che, a richiesta del Ministero di agricoltura, industria e commercio o di propria iniziativa, si propongono di compiere nell'interesse del commercio e dell'industria.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
