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[1]I Consigli delle Camere di commercio e industria sono elettivi.
[2]Il numero dei loro componenti non puo' essere maggiore di 31, ne' minore di Possono farne parte i regnicoli e gli stranieri aventi le condizioni, prescritte dalla presente legge.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
