Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1903 al 13 luglio 1909. Leggi il testo vigente →

[1]Fino al termine di due anni dalla promulgazione della presente legge e' vietata l'esportazione all'estero degli oggetti antichi provenienti da scavo, che siano di notevole importanza archeologica od artistica.

[2]E' altresi' vietata per detto termine l'esportazione all'estero degli altri oggetti che sieno di sommo pregio per la storia e per l'arte descritti nel catalogo di cui nell'articolo 23 della legge 12 giugno 1902, n. 185, e precisamente nella parte del catalogo stesso relativa agli oggetti d'antichita' e d'arte di proprieta' privata.

[3]Questa parte del catalogo dovra' essere pubblicata dal Ministero dell'Istruzione Pubblica non piu' tardi del 31 dicembre 1903. Intanto ne fa le veci per tutti gli effetti di legge la notificazione di cui all'articolo 5 della legge sopra citata.

[4]------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 01/07/1903, n. 153 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 27 giugno 1903 al 13 luglio 1909

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-06-27;242~art1 · fonte del testo

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