Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 giugno 1909, n. 364

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La L. 20 giugno 1909, n. 364 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento "salvo quanto e' stabilito con l'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286, con gli articoli 2 e 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500, e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461, e 7 febbraio 1892, n. 31".

Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1909

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1903 al 13 luglio 1909. 166 parole tolte in 4 capoversi.

tolto: Fino al termine di due anni dalla promulgazione della presente legge e' vietata l'esportazione all'estero degli oggetti antichi provenienti da scavo, che siano di notevole importanza archeologica od artistica.

tolto: E' altresi' vietata per detto termine l'esportazione all'estero degli altri oggetti che sieno di sommo pregio per la storia e per l'arte descritti nel catalogo di cui nell'articolo 23 della legge 12 giugno 1902, n. 185, e precisamente nella parte del catalogo stesso relativa agli oggetti d'antichita' e d'arte di proprieta' privata.

tolto: Questa parte del catalogo dovra' essere pubblicata dal Ministero dell'Istruzione Pubblica non piu' tardi del 31 dicembre 1903. Intanto ne fa le veci per tutti gli effetti di legge la notificazione di cui all'articolo 5 della legge sopra citata.

tolto: ------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 01/07/1903, n. 153 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 giugno 1909, n. 364

    La L. 20 giugno 1909, n. 364 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento "salvo quanto e' stabilito con l'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286, con gli articoli 2 e 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500, e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461, e 7 febbraio 1892, n. 31".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-06-27;242~art1 · fonte del testo

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