Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 GIUGNO 1909, N. 364
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[1]A ciascun R. Ufficio per l'esportazione di oggetti d'arte e d'antichita' saranno aggregati due membri nominati l'uno dalla Giunta comunale della Citta', ove ha sede l'Ufficio, l'altro dalla Commissione conservatrice dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichita' della provincia.
[2]Ciascuno dei detti delegati potra' opporsi alla esportazione di oggetti non compresi nel catalogo, nei quali essi ravvisino una notevole importanza archeologica o artistica.
[3]Uguale facolta' spetta al R. Ufficio per la esportazione.
[4]Ove sia sollevata l'opposizione, il giudizio definitivo spetta al Ministro della Pubblica Istruzione, udito il parere della Commissione competente a norma dell'articolo 36, della legge 12 giugno 1902.
[5]L'elenco delle licenze accordate, accompagnato da notizie descrittive, sara' dal Ministero della Pubblica Istruzione comunicato al Parlamento alla fine di ogni trimestre.
Testo in vigore dal 27 giugno 1903 al 13 luglio 1909
