Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 giugno 1909, n. 364

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La L. 20 giugno 1909, n. 364 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento "salvo quanto e' stabilito con l'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286, con gli articoli 2 e 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500, e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461, e 7 febbraio 1892, n. 31".

Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1909

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1903 al 13 luglio 1909. 124 parole tolte in 5 capoversi.

tolto: A ciascun R. Ufficio per l'esportazione di oggetti d'arte e d'antichita' saranno aggregati due membri nominati l'uno dalla Giunta comunale della Citta', ove ha sede l'Ufficio, l'altro dalla Commissione conservatrice dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichita' della provincia.

tolto: Ciascuno dei detti delegati potra' opporsi alla esportazione di oggetti non compresi nel catalogo, nei quali essi ravvisino una notevole importanza archeologica o artistica.

tolto: Uguale facolta' spetta al R. Ufficio per la esportazione.

tolto: Ove sia sollevata l'opposizione, il giudizio definitivo spetta al Ministro della Pubblica Istruzione, udito il parere della Commissione competente a norma dell'articolo 36, della legge 12 giugno 1902.

tolto: L'elenco delle licenze accordate, accompagnato da notizie descrittive, sara' dal Ministero della Pubblica Istruzione comunicato al Parlamento alla fine di ogni trimestre.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 giugno 1909, n. 364

    La L. 20 giugno 1909, n. 364 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento "salvo quanto e' stabilito con l'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286, con gli articoli 2 e 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500, e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461, e 7 febbraio 1892, n. 31".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-06-27;242~art2 · fonte del testo

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