Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 GIUGNO 1909, N. 364
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ima che scada il termine indicato nel primo comma dell'articolo 1 della presente legge, saranno inscritte nella parte ordinaria del bilancio della Pubblica Istruzione le somme necessarie per l'acquisto eventuale degli oggetti di sommo pregio.
Testo in vigore dal 27 giugno 1903 al 13 luglio 1909
