Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 GIUGNO 1909, N. 364
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 giugno 1909, n. 364
2La L. 20 giugno 1909, n. 364 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento "salvo quanto e' stabilito con l'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286, con gli articoli 2 e 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500, e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461, e 7 febbraio 1892, n. 31".
Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
