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[1]Ogni infrazione all'art. 1 della presente legge e' punibile con la multa fino a L. 2000 e con la detenzione fino a un anno, le quali pene sono applicabili separatamente o cumulativamente secondo le circostanze. E' in facolta' del giudice di aggiungere alle anzidette pene la confisca degli apparecchi.

[2]Pendente il giudizio penale, l'Amministrazione puo', in forza di decreto prefettizio, ed ogniqualvolta, a giudizio del prefetto, l'interesse pubblico lo esiga, mettersi immediatamente in possesso degl'impianti e provvedere, se lo creda, alla loro remozione.

[3]Incorrera' nelle stesse pene chiunque si servira' degl'impianti esistenti sulle navi del commercio o da diporto quando esse si trovino all'ancoraggio nelle acque dello Stato, tranne i casi di pericolo ed altri casi speciali, che saranno previsti nel regolamento della presente legge.

Testo in vigore dal 8 luglio 1910 al 13 giugno 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-30;395~art3 · fonte del testo

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