Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 590 parole tolte, 20 parole aggiunte in 15 capoversi.

tolto: Per la prima attuazione della presente legge si procedera' alla formazione di nuove liste elettorali.

tolto: Rispettivamente, entro il 75° ed il 170° giorno dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli comunali ed i Consigli provinciali procederanno alla rinnovazione totale dei membri elettivi delle Commissioni elettorali comunali e provinciali. In caso che tale rinnovazione non avesse luogo per lo scioglimento del Consiglio comunale si applichera' la disposizione, di cui all'art. 21 della legge vigente; e quando la mancata rinnovazione dipendesse dallo scioglimento del Consiglio provinciale, rimarranno in carica i membri elettivi che lo erano in antecedenza alla data del decreto di scioglimento.

tolto: Non oltre 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere compilati ed inviati al presidente del tribunale ed all'ispettore scolastico gli elenchi indicati nell'art. 3. Il comando del distretto militare e la capitaneria di porto dovranno far pervenire, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine sopradetto, l'elenco debitamente firmato di coloro che si trovano nelle condizioni indicate nel n. 2° dell'art. 1 della presente legge.

tolto: Gli elenchi documentati dal presidente del tribunale e annotati dall'ispettore scolastico dovranno essere restituiti all'ufficio comunale non oltre lo spirare dei 30 giorni successivi a quelli indicati nel comma terzo. Entro lo stesso termine gli esattori comunali, gli istituti pubblici di beneficenza e la Congregazione di carita' dovranno, rispettivamente, inviare all'ufficio comunale la copia dei ruoli e gli elenchi indicati nell'art. 25 della legge vigente.

tolto: Entro il quinto giorno dall'entrata in vigore della presente legge il sindaco pubblica l'avviso, di cui all'art. 17 della legge vigente.

tolto: Il termine indicato nell'art. 17 della legge vigente per la presentazione delle domande di iscrizione sara' di giorni 85 a decorrere da quello dell'entrata in vigore della presente legge.

tolto: Per gli elettori, che non hanno l'abitazione nel Comune, e' soppressa la indicazione nella domanda della sezione a norma dell'art. 18.

tolto: Gli elettori attualmente assegnati ad uno dei collegi in cui un Comune sia diviso, possono fare domanda di rimanervi assegnati nella formazione delle nuove liste quantunque abitino nella circoscrizione di altro collegio dello stesso Comune.

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

tolto: Nel termine compreso fra l'86° giorno dall'entrata in vigore della presente legge ed il 146° inclusivo le Commissioni comunali dovranno compiere la formazione delle nuove liste, compilando oltre a queste l'elenco di cui l'ultimo comma dell'art. 24 della legge vigente, nonche' quelli, di cui il primo comma dell'art. 6 della presente legge.

tolto: La disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 19 della presente legge si applica anche nella formazione delle liste prevista dal presente articolo.

tolto: Fra il 147° giorno ed il 162° inclusivo dall'entrata in vigore della presente legge saranno pubblicate le liste elettorali ed i due predetti elenchi agli effetti degli articoli 27 e 31 della legge vigente.

tolto: Entro il 177° giorno dall'entrata in vigore della presente legge sara' adempiuto al disposto dell'art. 33 della legge vigente e fra il 178° ed il 250° giorno inclusivo dall'entrata in vigore della presente legge, le Commissioni provinciali adempieranno le attribuzioni, di cui agli articoli 33, 34 e 35 (1° comma).

tolto: Dal 251° giorno dall'entrata in vigore della presente legge decorreranno i termini stabiliti negli altri comma dell'art. 35 e successivamente quelli relativi ai ricorsi alla Corte d'appello in base agli articoli 37, 38 e 39 della legge vigente.

tolto: Entro i termini indicati nei comma precedenti sara' anche provveduto alla formazione delle liste degli elettori delle sezioni a norma dell'art. 48.

tolto: E' data facolta' al ministro dell'interno di emanare le disposizioni opportune per disciplinare in relazione agli anzidetti termini il compimento delle varie operazioni occorrenti per la formazione delle nuove liste elettorali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;665~art12 · fonte del testo