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[1]Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, la quale per quanto concerne le norme relative alla formazione delle nuove liste andra' in vigore il quinto giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

[2]Tutte le altre disposizioni entreranno in vigore con le prime elezioni generali politiche, che avranno luogo dopo tale pubblicazione.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;665~art14 · fonte del testo