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[1]Nella revisione annuale della lista la Commissione elettorale inscrive in due separati elenchi gli elettori, che si trovino nelle condizioni, di cui all'art. 14 della legge vigente, e quelli, che risultano emigrati in via permanente all'estero.
[2]Tali elenchi vengono pubblicati e sono soggetti a reclamo nei modi e termini stabiliti nell'art. 27.
[3]Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorieta', emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.
[4]Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco di coloro, ai quali e' stato rilasciato il passaporto indicato nel comma precedente. Se dagli atti del Comune risulti che l'emigrato sia inscritto nella lista elettorale di un altro Comune, il sindaco deve darne a questo notizia scritta.
[5]Gli elettori compresi nel detto elenco sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano, constare all'ufficio elettorale la loro identita' personale. Nel processo verbale e' presa nota speciale di ogni elettore iscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonche' del nome della persona, che attesta la sua identita', o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento indicati agli articoli 64 e 64-bis e dell'autorita', che li ha rilasciati.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
